Lunedì - Venerdì
08:30 - 12:30
14:00 - 18:00
PROROGA DETRAZIONI 50%-65%
Sono state prorogate fino al 31.12.2020 tutte le detrazioni riguardanti:
|
BONUS FACCIATE
Viene introdotta una nuova detrazione, c.d. “bonus facciate”, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi / fregi / ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero / restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate) di cui al DM n. 1444/68. La detrazione spettante va ripartita in 10 quote annuali di pari importo e non è previsto un limite massimo di spesa. |
RIMODULAZIONE ONERI DETRAIBILI IN BASE AL REDDITO
Con l’aggiunta dei nuovi commi 3, 3-bis e 3-ter all’art. 15, TUIR è confermata la rimodulazione delle detrazioni per oneri in base al reddito del contribuente, assunto al netto del reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze, come segue:
La detrazione spetta per l’intero importo per le seguenti spese:
|
TRACCIABILITA’ DELLE DETRAZIONI
È confermato che la detrazione IRPEF del 19% relativa agli oneri di cui all’art. 15, TUIR è riconosciuta a condizione che la spesa sia sostenuta mediante versamento bancario/postale o altri sistemi di pagamento tracciabili di cui all’art. 23, D.Lgs. n. 241/97. |
REGIME FORFETARIO - MODIFICHE
È confermata l’introduzione di una serie di modifiche al regime forfetario che restringono la platea dei soggetti interessati all’adozione dello stesso dal 2020. In particolare le modifiche riguardano le condizioni di accesso/mantenimento del regime, con la conseguenza che molti soggetti forfetari nel 2019 dovranno “ritornare” dal 2020 al regime ordinario.
|
CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI INDUSTRIA 4.0
In luogo della proroga del maxi/iper ammortamento è ora previsto il riconoscimento di un credito d’imposta alle imprese che dall’1.1.2020 fino al 31.12.2020 (o fino al 30.06.2021 per contratti sottoscritti entro il 31.12.2020 con pagamento di acconto pari almeno al 20%). Per la fruizione dell’agevolazione è richiesta un’apposita comunicazione al MISE, al quale è demandata l’individuazione delle modalità e dei termini di invio della stessa. Nella circolare allegata si possono consultare le diverse aliquote del credito d’imposta. Attenzione alla dicitura sulle fatture di acquisto! |
FRINGE BENEFIT VEICOLI AZIENDALI
E’ stata ridefinita la disciplina relativa agli autoveicoli/motocicli/ciclomotori assegnati in uso promiscuo ai dipendenti. Ora, il fringe benefit tassabile è regolato da due discipline distinte. In particolare, per i veicoli concessi in uso promiscuo:
|
BUONI PASTO MENSE ANZIENDALI
Con la modifica della lett. c) del comma 2 dell’art. 51, TUIR è confermato che non concorrono alla formazione del reddito le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all’importo complessivo giornaliero di € 4 (buoni pasto cartacei) aumentato a € 8 se rese in forma elettronica (buoni pasto elettronici). È confermata la non tassazione per:
|
ESTROMISSIONE IMMOBILE DITTA INDIVIDUALE
In sede di approvazione è (ri)proposta l’estromissione dell’immobile da parte dell’imprenditore individuale. L’agevolazione:
|
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI
È confermata, per effetto della modifica dell’art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, la possibilità di
Entro il 30.6.2020 il termine entro il quale provvedere:
L’imposta sostitutiva risulta ora fissata nelle seguenti misure:
|
PRINCIPALI INTERVENTI COLLEGATO ALLA FINANZIARIA
COMPENSAZIONE CREDITI TRIBUTARI
E’ stata modificata la modalità di utilizzo in compensazione dei crediti IRPEF/IRES/IRAP emergenti dalle relative dichiarazioni allineandole a quanto gìà previsto per i crediti IVA. Per poter utilizzare in compensazione nel mod. F24 i crediti relativi alle imposte dirette e sostitutive / IRAP, per importi superiori a € 5.000 annui, è necessario rispettare le seguenti condizioni:
|
RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI/SUBAPPALTI
I soggetti residenti in Italia che affidano il compimento di un’opera/più opere o di uno/più servizi di importo complessivo annuo superiore a € 200.000 a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, devono richiedere all’impresa appaltatrice/affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia dei modd. F24 relativi al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’addizionale regionale/comunale IRPEF trattenute dall’impresa appaltatrice/affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Il versamento delle ritenute è effettuato dall’impresa appaltatrice/affidataria e dall’impresa subappaltatrice, con distinti mod. F24 per ciascun committente, senza possibilità di compensazione. |
LIMITE UTILIZZO DENARO CONTANTE
È confermata la graduale riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante a:
|